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Garanzia legale

Garanzia Legale e Garanzia Convenzionale

Partiamo dal dire che ogni prodotto acquistato in Italia ha per legge DUE anni di garanzia legale come previsto dagli articoli 128 e ss del Codice di Consumo a tutela del consumatore in caso di acquisto di beni che presentano difetti di conformità.
La garanzia legale è imprescindibile e un diritto di ogni consumatore!
Ogni azienda poi può aggiungere a suo piacimento una garanzia convenzionale di durata variabile, gratuita o a pagamento, che in ogni caso non sostituisce ne limita quella legale!

Il difetto di conformità

Ogni qual volta un prodotto presenta qualche problema, non causato volontariamente o accidentalmente, che ne limita l’uso al quale deve servire abitualmente, quello è un difetto di conformità!
Prendendo spunto dalla situazione di MaJa, se il telefono sotto i 15° smette di funzionare, quello è un difetto di conformità per il quale avete diritto a una riparazione o una sostituzione.
Un telefono che non chiama, una console che non vi permette di giocare, un televisore che non riceve segnale audio/video o il vostro membro che non adempie ai suoi doveri nei confronti della vostra compagna/moglie sono tutti affetti da difetti di conformità e può essere richiesta la riparazione o la sostituzione!
In più il difetto di conformità che si manifesti entro 24 mesi dalla data di acquisto del bene, va denunciato entro i 2 mesi successivi alla scoperta (quindi se il difetto si manifesta l’ultimo giorno del 24° mese, avrete ancora due mesi per far valere la garanzia!).

Riparazione o sostituzione?

Questa è una domanda che bisogna farsi!
L’articolo 130 del Codice del Consumo è MOLTO chiaro:
Comma 2: “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione[…]”;
Comma 3: “Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro”;
Comma 5: “Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”;
Comma 6: “Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali”.

Riassumendo: NOI decidiamo se ripararlo o sostituirlo e sempre NOI diamo una scadenza per la riparazione/sostituzione!
Se l’azienda ci dice: “Per la riparazione ci vogliono 30 giorni” possiamo accettare, se questo non ci crea problemi, in caso contrario si richiede la sostituzione del prodotto entro un termine per noi accettabile di tempo e senza alcuna spesa!
In più l’azienda è obbligata a tenere conto anche dell’uso che il cliente fa del bene acquistato pena, come specificato nella Comma 7, il rimborso del bene e degli eventuali danni causati dal mancato uso dello stesso!

Vi ricordo inoltre che lo scontrino è a tutti gli effetti un contratto tra venditore e consumatore ed entrambe le parti devono attenersi ai propri doveri di fronte a ciò!

Qui trovate il link per scaricare il Codice del Consumo:

http://www.poste.it/azienda/ass_consumatori/codice_consumo.pdf